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Sez. 2, Sentenza n. 3883 del 19/11/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278679 - 03

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Onere della prova a carico della pubblica accusa - Eccezioni o argomenti difensivi dedotti dal proposto - Onere di allegazione - Contenuto - Principio della “vicinanza della prova”.
Stato
decisa il 2019-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278679-03

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di confisca di prevenzione, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)