Sez. L, Sentenza n. 4979 del 06/06/1987 (Rv. 453601 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE PROTETTO A MANSIONI COMPATIBILI CON LE SUE CONDIZIONI FISICHE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE A CATEGORIE DI RISERVATORI DIVERSI DAGLI INVALIDI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE PROTETTO A MANSIONI COMPATIBILI CON LE SUE CONDIZIONI FISICHE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE A CATEGORIE DI RISERVATORI DIVERSI DAGLI INVALIDI - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del datore di lavoro - previsto dalla speciale disciplina delle assunzioni obbligatorie (legge n. 482 del 1968) - di adibire il lavoratore protetto, avviato per il collocamento obbligatorio, a mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche, non riguarda categorie di riservatari diversi dagli invalidi, quali gli orfani, atteso che per questi ultimi le ragioni della speciale protezione approntata dalla citata legge n. 482 non sono riconducibili alle loro condizioni fisiche, ma ad ostacoli e limitazioni di carattere sociale. (V 5082/86, mass n 447721).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)