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Sez. 2, Sentenza n. 11559 del 09/02/2011 Ud. (dep. 23/03/2011) Rv. 249909 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio del dibattimento - Ragioni concomitanti non tutte imputabili alla difesa - Sospensione dei termini di prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249909-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. (Nella fattispecie il dibattimento era stato rinviato per la contemporanea adesione del difensore e del giudice allo sciopero indetto nello stesso giorno dalle rispettive categorie).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)