Sez. 6, Sentenza n. 41557 del 05/10/2005 Ud. (dep. 17/11/2005) Rv. 232835 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione - Rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato e per assenza di un testimone - Effetto sospensivo della prescrizione - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (art. 304, comma primo, lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione. (Nel caso di specie, il rinvio era stato disposto per impedimento dell'imputato e per assenza di un testimone).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)