Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 03/12/1994 (Rv. 489031 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Foro speciale indicato dall'art. 20 - Concorrenza con il foro generale ex art. 18 e 19 c.p.c. - Contestazione della concorrenza territoriale - riferimento a tutti i possibili criteri determinativi della competenza - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
I fori speciali indicati dall'art. 20 cod. proc. civ. per le cause relative ai diritti di obbligazione sono concorrenti rispetto a qualunque altro foro eventualmente competente in base ad altra norma processuale, qual'è il foro generale indicato dagli artt. 18 e 19 stesso codice. Pertanto, ai sensi dell'art. 38, terzo comma, seconda parte, la contestazione della concorrenza territoriale deve fare riferimento a tutti i possibili criteri determinativi della competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)