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Sez. 1, Sentenza n. 9435 del 07/09/1991 (Rv. 473766 - 01)

Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - In genere | Incompetenza per territorio - Eccezione - Contestazione della competenza in relazione a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 cod. proc. civ. - Mancanza - Inammissibilità della eccezione - Sussistenza - Criterio non contestato - Individuabilità attraverso lo stesso, come competente, del medesimo foro derivante da uno degli altri criteri invocati dal convenuto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473766-01

Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - In genere

Nella controversia inerente a rapporto obbligatorio, l'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza per territorio, in carenza di una contestazione della competenza del giudice adito in relazione a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18-20 cod. proc. civ., deve essere affermata a prescindere dall'eventualità che il criterio non contestato possa in concreto individuare come competente lo stesso foro derivante da uno dei criteri invocati dal convenuto, posto che l'indagine sul verificarsi di tale situazione resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione di detta parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)