diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 9155 del 03/05/2005 (Rv. 581462 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Funzionari onorari - Rapporto di parasubordinazione - Configurabilità - Esclusione - Cause relative al loro trattamento economico - Competenza del giudice del lavoro - Esclusione - Competenza per valore - Applicabilità - Fattispecie relativa ai giudici di pace.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581462-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

La competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico indennitario spettante ai funzionari onorari non legati all'ente pubblico da un rapporto professionale di servizio va determinata (nel caso in cui, in relazione alla posizione giuridica fatta valere, sussista la giurisdizione del giudice ordinario) in base al valore della causa, non sussistendo gli elementi per una competenza funzionale del giudice del lavoro, poichè il rapporto non è inquadrabile nella figura giuridica della parasubordinazione, delineata dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. (Fattispecie relativa alla rivendicazione dell'indennità cosiddetta giudiziaria da parte dei giudici di pace).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)