Sez. U, Sentenza n. 11272 del 09/11/1998 (Rv. 521314 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Funzionari onorari - Rapporto di parasubordinazione - Configurabilità - Esclusione - Cause relative al loro trattamento economico - Competenza del giudice del lavoro - Esclusione - Competenza per valore - Applicabilità - Fattispecie relativa ai giudici di pace.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE
La competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico indennitario spettante ai funzionari onorari - non legati all'ente pubblico da un rapporto professionale di servizio e qualificabili come organi dello stesso ente - va determinata (nel caso in cui, in relazione alla posizione giuridica fatta valere, sussista la giurisdizione del giudice ordinario) in base al valore della causa, poiché non sussistono gli elementi della figura giuridica della parasubordinazione delineata dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa alla rivendicazione dell'indennità cosiddetta giudiziaria da parte di giudici di pace).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 com. 1 n. 3, Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)