Sez. 1, Sentenza n. 6638 del 17/02/1995 Ud. (dep. 07/06/1995) Rv. 201531 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Incendio - In genere | Danneggiamento seguito da incendio - Elementi differenziali.
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Incendio - In genere
Per la configurazione del reato di incendio di cui all'art. 423 cod. pen. e necessario che il soggetto agente abbia voluto cagionare l'incendio; mentre, quando il pericolo dell'incendio o addirittura l'incendio si siano verificate come conseguenza non voluta dell'azione sono configurabili rispettivamente il reato di cui all'art. 424, comma primo, cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio) o l'ipotesi aggravata dello stesso reato prevista dal secondo comma del citato articolo. Pertanto, quello che distingue le ipotesi criminose previste dagli artt. 423 e 424 cod. pen. non è tanto l'entità delle conseguenze che si sono verificate, bensì l'elemento soggettivo del reato; nel senso che, nel reato previsto dall'art. 423 cod. pen., l'agente vuole cagionare l'incendio, mentre, in quello previsto dall'art. 424 cod. pen., il pericolo dell'incendio, o addirittura l'incendio, si verificano come conseguenza non voluta dell'azione commessa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)