Sez. 1, Sentenza n. 6250 del 03/02/2009 Ud. (dep. 13/02/2009) Rv. 243228 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Discrimine tra il delitto previsto dall'art. 423 cod. pen. e quello punito dall'art. 424 cod. pen. - Elemento psicologico - Dolo generico sotteso alle condotte sanzionate dall'art. 423 cod. pen. - Dolo specifico previsto dall'art. 424 cod. pen.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE
Si configura il delitto di incendio, e non quello del danneggiamento seguito da incendio, se l'autore agisce, oltre che col fine di danneggiare, con la coscienza e volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)