Sez. 5, Sentenza n. 1697 del 25/09/2013 Ud. (dep. 16/01/2014) Rv. 258942 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Discrimine tra il delitto previsto dall'art. 423 cod. pen e quello di danneggiamento seguito da incendio - Elemento psicologico - Dolo generico sotteso alle condotte sanzionate dall'art. 423 cod. pen. - Dolo specifico dall'art. 424 cod. pen. - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE
Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) è costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'art. 423 cod. pen. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre, invece, il reato di cui all'art. 424 cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 cod. pen., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)