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Sez. 1, Sentenza n. 2599 del 03/12/1982 Cc. (dep. 26/01/1983) Rv. 157087 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - ORDINAMENTO INTERNO - VALORE DELLE NORME - RANGO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157087-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - ORDINAMENTO INTERNO - VALORE DELLE NORME - RANGO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.*

I principi sanciti nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, pur potendo rappresentare validi criteri interpretativi della norma interna e correttivi di applicazione in Sede interpretativa, non assurgono a valore di norme costituzionali. (V nel senso che le norme della convenzione, pur costituendo un dato normativo rilevante per l'interpretazione delle norme costituzionali, hanno valore di legge ordinaria, sì che resta esclusa la stessa prospettabilità di una questione di legittimità costituzionale, Corte cost., sent. N. 104 del 1969, 125 e 127 del 1977, 125 del 1979, 188, del 1980; Conf., con l'ulteriore precisazione che le norme predette sono di immediata applicazione e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nello ordinamento, mass. 155007, 154632; contra, nel senso che le norme della convenzione avrebbero natura solo programmatica, mass. Ufficiale 142647, 139230, 141706, contra, nel senso che avrebbero valore costituzionale, Corte conti, sez. Riunite, 27 marzo 1980 n. 116, mass. 137160).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 04/11/1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)