Sez. 5, Sentenza n. 4790 del 22/12/1987 Ud. (dep. 20/04/1988) Rv. 178178 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - VALORE PROGRAMMATICO - CONSEGUENZE.*
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - VALORE PROGRAMMATICO - CONSEGUENZE.*
Le norme della convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno carattere meramente programmatico ed efficacia vincolante solo per gli stati contraenti e non per i relativi sudditi, ancorché sia consentito a questi ultimi adire la commissione europea per i diritti dell'uomo dopo la decisione interna avente carattere definitivo. Ne deriva la preclusione della deduzione, nei motivi di ricorso, di violazioni concernenti Disposizioni della convenzione. (V mass n 171693; (V mass n 157087; (Conf mass n 174896; (Conf mass n 162912; (Conf mass n 158743; (Conf mass n 163330; (Conf mass n 154850; (contra mass n 168410; (contra mass n 168409; (contra mass n 168408; (contra mass n 155007; (contra mass n 154632).*
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)