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Sez. 1, Sentenza n. 1003 del 14/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171693 - 01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - ASSERITO CONTRASTO CON NORME DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO POSITIVO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI QUESTE - PROSPETTABILITÀ - ESCLUSIONE - NORME PRECETTIVE DELLA CONVENZIONE - ASSUNZIONE NELL'ORDINAMENTO POSITIVO - NORME DI CONTENUTO PROGRAMMATICO - VALORE DI PARAMETRO INTERPRETATIVO DELLE NORME DI DIRITTO INTERNO - MANCATA ATTUAZIONE DELLE NORME DI CONTENUTO PROGRAMMATICO - ABROGAZIONE TACITA DI LEGGI VIGENTI - ESCLUSIONE - RICORSO A FORME DI CONTENZIOSO INTERNAZIONALE - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171693-01

DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - ASSERITO CONTRASTO CON NORME DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO POSITIVO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI QUESTE - PROSPETTABILITÀ - ESCLUSIONE - NORME PRECETTIVE DELLA CONVENZIONE - ASSUNZIONE NELL'ORDINAMENTO POSITIVO - NORME DI CONTENUTO PROGRAMMATICO - VALORE DI PARAMETRO INTERPRETATIVO DELLE NORME DI DIRITTO INTERNO - MANCATA ATTUAZIONE DELLE NORME DI CONTENUTO PROGRAMMATICO - ABROGAZIONE TACITA DI LEGGI VIGENTI - ESCLUSIONE - RICORSO A FORME DI CONTENZIOSO INTERNAZIONALE - POSSIBILITÀ.*

L'asserito contrasto con norme della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non può essere invocato per sostenere l'illegittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento giuridico positivo, in quanto il valore di legge ordinaria attribuito a tale convenzione in conseguenza del provvedimento di ratifica approvato con legge 4 agosto 1955 n. 888 non la pone al di sopra della Costituzione della Repubblica, unico parametro di valutazione della conformità delle leggi ai principi costituzionali, né le consente di travalicare i limiti ermeneutici tradizionali cosicché solo le norme precettive vengono assunte nell'ordinamento positivo, mentre la mancata attuazione delle norme pattizie, di contenuto esclusivamente programmatico, da assumere come parametro interpretativo delle norme di diritto interno, non può essere ritenuta come tacita abrogazione delle leggi vigenti, potendo, semmai, dar luogo a forme di contenzioso internazionale davanti ai competenti organismi. (questione sollevata con riferimento all'art. 6 n. 3 lett. B) della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo). (V mass n 168410; (V mass n 155007; (V mass n 154632; (V mass n 154850; (Conf mass n 157087; (Conf mass n 155958).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)