Sez. 2, Sentenza n. 12714 del 03/05/1978 Ud. (dep. 19/10/1978) Rv. 140231 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - NATURA AMMINISTRATIVA DELLE INDAGINI DATTILOSCOPICHE - PRESENZA DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - NATURA AMMINISTRATIVA DELLE INDAGINI DATTILOSCOPICHE - PRESENZA DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
I rilievi e gli accertamenti inerenti alle indagini dattiloscopiche (consistenti nel rilevare le impronte digitali lasciate nel luogo del commesso reato, nella loro riproduzione mediante ingrandimento fotografico, nella fissazione delle impronte della persona indiziata, e nel confronto di queste con quelle innanzi rilevate) non hanno il carattere di indagine tecnica, equivalente ad una perizia e rientrano nei poteri della polizia giudiziaria. Di conseguenza per il compimento di tali Atti non e prescritta la presenza del difensore, ne gli Atti stessi, per il loro carattere amministrativo, rientrano fra quelli per i quali e obbligatorio il deposito ex art 304 quater cod proc pen. la valutazione delle indagini dattiloscopiche eseguite dalla polizia giudiziaria e riservata al giudice di merito, il quale, nel caso di contrasto o di dubbio sul metodo di rilevamento e ancor piu sulla coincidenza degli elementi di confronti, puo anche avvalersi dell'opera di un perito. Solo in tale ipotesi le nuove indagini devono svolgersi con tutte le garanzie dalla legge riservate all'imputato. (nella specie l'affermazione di responsabilita e stata ritenuta legittimamente fondata sul solo accertamento dattiloscopico, in assenza di altre prove).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 309, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)