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Sez. 1, Sentenza n. 42505 del 23/09/2014 Cc. (dep. 10/10/2014) Rv. 260131 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Sanzione - Sostituzione con il lavoro di pubblica utilità - Mancata osservanza delle prescrizioni - Effetti - Revoca della misura sostitutiva - Ripristino della pena detentiva residua - Reato di cui all'art. 56 D.Lgs. 274 del 2000 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260131-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, ferma restano la configurabilità dell'autonomo reato di cui all'art. 56 del citato decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 n. 2, Decreto Legisl. 28/08/2008 num. 274 art. 56, Decreto Legisl. 28/08/2008 num. 274 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)