Sez. 1 - , Sentenza n. 24695 del 08/04/2021 Cc. (dep. 24/06/2021) Rv. 281632 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – Estinzione per decorso del tempo – Operatività – Ragioni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada al d.lgs. n. 274 del 2000, del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lgs.). (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'estinzione per prescrizione non impedisce di disporre la revoca della sanzione sostitutiva, ove ne ricorrano i presupposti, facendo così rivivere le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)