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Sez. 1, Sentenza n. 32416 del 31/03/2016 Cc. (dep. 26/07/2016) Rv. 267456 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Lavoro di pubblica utilità - Mancata osservanza delle prescrizioni - Effetti - Revoca della misura sostitutiva - Ripristino della sola pena detentiva residua - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267456-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274. (Fattispecie di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha osservato che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce sanzione detentiva espiata e non, invece, misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Cod. Strada art. 187 com. 8 n. 2, Cod. Strada art. 187 com. 9 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)