Sez. 1, Ordinanza n. 16375 del 20/03/2015 Cc. (dep. 20/04/2015) Rv. 263462 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento del magistrato di sorveglianza - Impugnabilità a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 2014 - Ricorso immediato per cassazione - Esclusione - Qualificazione del ricorso come reclamo, ex art. 35, comma quarto, ord. penit. - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, concernente istanza dei detenuti in ordine alle condizioni di luce e di aria della cella, pronunciata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 D.L. n. 146 del 2013, conv. in l. n. 10 del 2014, è proponibile, il reclamo al Tribunale di sorveglianza e non il ricorso diretto per cassazione, il quale, ove proposto, non è, tuttavia, inammissibile, ma, in virtù del principio di conversione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. va trasmesso al Tribunale di sorveglianza, previa qualificazione come reclamo, ai sensi dell'art. 35 bis, comma quarto, introdotto dall'art. 3, comma primo, lett. b), del D.L. n. 146 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 10 del 2014). (Fattispecie in cui i detenuti si erano doluti della installazione di reti metalliche, fissate alle inferriate delle celle, ritenendo che esse impedissero l'entrata di luce e aria).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)