Sez. 5 - , Sentenza n. 24112 del 13/10/2017 (Rv. 645973 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988, ratificata l. n. 329 del 1990 – Retribuzione dell'attività di lavoro dipendente svolta in uno dei due Stati contraenti da soggetto ivi residente - Soggezione a tassazione solo in tale Stato - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In materia di imposta sui redditi, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con l. n. 329 del 1990, le somme percepite a titolo di retribuzione dell'attività di lavoro dipendente, svolta in uno dei due Stati contraenti, in cui il soggetto risiede, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, Legge 05/11/1990 num. 329 all. A art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)