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Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 30/11/1978 (Rv. 395454 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DOMANDA DI MUTUO - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395454-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DOMANDA DI MUTUO - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*

La sospensione del termine di tre mesi, per il versamento del prezzo da parte del coltivatore esercitante la prelazione (o il riscatto) ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965, prevista per l'ipotesi di domanda del mutuo di cui all'art 1 della stessa legge, e condizionata alla comunicazione al proprietario della avvenuta presentazione ed ammissione all'istruttoria della domanda di mutuo; detta comunicazione dev'essere eseguita nell'anzidetto termine trimestrale e non puo essere sostituita dalla prova che il proprietario del fondo aveva conosciuto per altra via l'avvenuta presentazione della domanda: cio perche la detta normativa sulla prelazione ed il riscatto agrari, in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprieta, e di stretta interpretazione. (Conf 1315/75, mass n 374834).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)