Sez. 3, Sentenza n. 6893 del 11/08/1987 (Rv. 455091 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DOMANDA DI MUTUO - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DOMANDA DI MUTUO - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
La sospensione del termine di tre mesi, per il versamento del prezzo da parte del coltivatore esercitante la prelazione (o il riscatto) ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, prevista per la ipotesi di domanda del mutuo di cui all'art. 1 della stessa legge, è condizionata alla comunicazione al proprietario dell'avvenuta presentazione ed ammissione all'istruttoria della domanda di mutuo: detta comunicazione deve essere eseguita nell'anzidetto termine trimestrale a pena di decadenza - a nulla rilevando la possibilità di una deroga convenzionale - e non può essere sostituita dalla prova che il proprietario del fondo aveva conosciuto per altra via l'avvenuta presentazione della domanda: ciò perché la detta normativa sulla prelazione ed il riscatto agrari, in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà, è di stretta interpretazione. (Conf 5673/78, mass n 395454; (Conf 1315/75, mass n 374834).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)