Sez. 2, Sentenza n. 1287 del 22/02/1980 (Rv. 404788 - 01)
MANDATO - CON RAPPRESENTANZA - PRINCIPIO DELL'APPARENZA - APPLICABILITA - FACOLTA DEL CONTRAENTE DI CHIEDERE LA GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI DEL MANDATARIO - IRRILEVANZA - RESPONSABILITA DELL'APPARENTE MANDANTE - CONDIZIONI.*
MANDATO - CON RAPPRESENTANZA - PRINCIPIO DELL'APPARENZA - APPLICABILITA - FACOLTA DEL CONTRAENTE DI CHIEDERE LA GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI DEL MANDATARIO - IRRILEVANZA - RESPONSABILITA DELL'APPARENTE MANDANTE - CONDIZIONI.*
L'applicabilita del principio dell'apparenza del diritto in tema di mandato con rappresentanza non e esclusa dal disposto dell'art 1393 cod civ, in forza del quale il contraente e facultato a chiedere la giustificazione dei poteri di chi agisce quale rappresentante di altro soggetto ma non ha un preciso Obbligo in tal senso, ed e anzi normale che se ne astenga, ove non abbia motivi di dubitare dell'esistenza di detti poteri. Perche ricorra la responsabilita dell'apparente mandante, occorre, tuttavia, che questi abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo il convincimento che egli avesse effettivamente e validamente conferito al falsus procurator il potere di rappresentarlo. (Conf 1447/65, mass n 312741).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)