Sez. 3, Sentenza n. 1447 del 12/07/1965 (Rv. 312741 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI DEL RAPPRESENTANTE - APPARENZA DEL DIRITTO - RESPONSABILITA DELL'APPARENTE MANDANTE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI DEL RAPPRESENTANTE - APPARENZA DEL DIRITTO - RESPONSABILITA DELL'APPARENTE MANDANTE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
L'applicabilita del principio dell'apparenza del diritto in tema di mandato non e escluda dal disposto dell'art. 1393 cod.civ.' in forza di tale norma il contraente e facultato a chiedere la giustificazione dei poteri di chi agisce quale rappresentante di altro soggetto, ma non ha un preciso Obbligo in tal senso ed e normale che se ne astenga ove non abbia motivo di dubitare dell'esistenza dei cennati poteri. Perche ricorra la responsabilita dell'apparente mandante occorre, tuttavia, ch'egli abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo il convincimento ch'egli avesse effettivamente e validamente conferito ad altri il potere di rappresentarlo. La esclusione della responsabilita dell'apparente mandante non comporta, inoltre, necessariamente la responsabilita del falsus procurator, perche norma dell'art. 1398 cod.civ. tale responsabilita ricorre nel caso che il terzo abbia confidato senza sua colpa nella validita del contratto. La responsabilita dell'opponente mandante e del falso procuratore possono, poi, concorrere la responsabilita di quest'ultimo, infatti, ha un fondamento diverso, non inconciliabile con la responsabilita dell'apparente mandante e puo ricorrere in base a principii desumibili da norme diverse, tra le quali l'art. 1189 cod.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)