Sez. 1, Sentenza n. 13269 del 07/06/2006 (Rv. 590801 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Cooperativa di autotrasporto - Consorzio tra autotrasportatori - Distinzione - Criteri - Conseguenze in ordine alla qualificazione dei rapporti tra ente ed associati per lo svolgimento dei servizi di trasporto - Fattispecie in tema di individuazione dei termini di prescrizione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)
Con riferimento alla cooperazione mutualistica nel settore dell'autotrasporto e indipendentemente dall'utilizzazione in concreto della denominazione di cooperativa, deve distinguersi la figura del consorzio fra trasportatori - che, senza esercitare direttamente una autonoma impresa di trasporto, si occupa del procacciamento e della ripartizione fra i consorziati delle commesse e sottoscrive con i clienti i contratti di trasporto, alla cui esecuzione non provvede direttamente, ma devolvendo con subcontratti ogni servizio al singolo consorziato, il quale agisce in proprio e con mezzi propri - dalla cooperativa di trasporto, che costituisce cooperativa di produzione e lavoro e la cui configurabilità postula il diretto espletamento dei servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forze lavorative degli associati. In base a tale distinzione, solo in presenza di un consorzio fra trasportatori è possibile configurare tra l'ente e gli associati autonomi contratti di (sub)trasporto; mentre con riferimento alla cooperativa di trasporto, i soci lavoratori (nel regime anteriore alla legge 3 aprile 2001, n. 142, di revisione della materia cooperativistica, applicabile nella specie "ratione temporis") possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa in forza degli obblighi assunti con il patto sociale - nel qual caso essi non possono essere considerati dipendenti della cooperativa medesima, sulla base di un distinto rapporto di lavoro subordinato - oppure, nell'ipotesi in cui lo statuto contempli, o comunque non escluda, la possibilità di costituire con i soci distinti rapporto di lavoro inerenti all'oggetto sociale, per effetto di separati e differenziati contratti di lavoro autonomo o subordinato. Ne consegue che, con riferimento ad una cooperativa di autotrasporto, la qualificazione dei rapporti intercorrenti tra cooperativa e soci trasportatori e la disciplina applicabile, anche per quanto riguarda i termini di prescrizione dei diritti che da tali rapporti derivano, risulta diversa, in dipendenza delle differenti modalità di attuazione del rapporto mutualistico, in concreto accertate dal giudice del merito sulla base delle risultanze di causa e delle specifiche previsioni dello statuto. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva qualificato come contratti di trasporto, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2951, comma primo, cod. civ., i rapporti intercorrenti tra una cooperativa e i suoi soci per la realizzazione dello scopo mutualistico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)