diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7210 del 25/03/2009 (Rv. 607545 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE | In genere.
Stato
decisa il 2009-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607545-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE

Il Comune non è responsabile per la mancata annotazione nei registri dello stato civile della costituzione di un fondo patrimoniale perchè, secondo quanto stabilito nell'art. 1 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, tale funzione appartiene al Sindaco in qualità di ufficiale di governo ed i relativi atti sono direttamente imputabili allo Stato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 1, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)