Sez. U - , Sentenza n. 12193 del 08/05/2019 (Rv. 653931 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO | Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile non determinato da vizi formali - Controversia di stato - Procedimento ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 - Sindaco - Legittimazione passiva - Ministero dell'interno - Legittimazione a intervenire e a impugnare - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO
Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, dà luogo, se non determinato da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall'art. 67 della l. n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 1, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 9, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, Cod. Civ. art. 451, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)