Sez. 2, Sentenza n. 10385 del 27/10/1990 (Rv. 469544 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN CORSO DI CAUSA - OBBLIGHI DELL'UFFICIO - LIMITI - CITAZIONI DI TESTI - ONERE DI PARTE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN CORSO DI CAUSA - OBBLIGHI DELL'UFFICIO - LIMITI - CITAZIONI DI TESTI - ONERE DI PARTE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Nel rito del lavoro, la disposizione dell'art. 420, undicesimo comma, cod. proc. civ., secondo la quale a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio, si riferisce soltanto alle notificazioni e comunicazioni necessarie per la instaurazione del contraddittorio nelle ipotesi (contemplate dai commi ottavo e nono dello stesso articolo) di chiamata in causa a norma degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107 cod. proc. civ. e, pertanto, non è applicabile in ordine alla citazione dei testimoni, la quale è disciplinata dalla regola generale dell'art. 250 cod. proc. civ., secondo cui l'intimazione a comparire è rivolta ai testi dall'ufficiale giudiziario su richiesta della parte interessata, con la conseguenza, in caso di inerzia della medesima, della sua decadenza dalla prova ai sensi dell'art. 104 disp. Att. Cod. proc. civ.. (Conf 1498/87, mass n 450946; (Conf 1668/86, mass n 445013).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)