Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 21/06/1993 (Rv. 482851 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere | Impresa designata - Colpevole omissione o ritardo dell'adempimento dopo la richiesta del danneggiato - Conseguenze - Interessi moratori ed eventuale maggior danno - Corresponsione anche oltre il limiti del massimale - Obbligo - Ammissibilità.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti, il principio in forza del quale l'assicuratore, nei rapporti con il terzo danneggiato, è tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, qualora colpevolmente ometta o ritardi l'adempimento dopo la richiesta del danneggiato, trova applicazione anche a carico dell'Impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, data la natura pecuniaria del debito di indennizzo nei confronti del terzo danneggiato, la cui richiesta, alla scadenza del termine concesso dall'art. 22 stessa legge, configura un atto di costituzione in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)