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Sez. 3, Sentenza n. 10435 del 21/10/1998 (Rv. 519926 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata - Colpevole omissione o ritardo nell'adempimento dopo la richiesta del danneggiato - Conseguenze - Responsabilità oltre i limiti del massimale di polizza.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519926-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 risponde, nel caso di colpevole inadempimento o ritardato adempimento, anche oltre il massimale, non godendo di un trattamento differenziato rispetto ad ogni altro assicuratore, data la natura risarcitoria e non indennitaria della responsabilità del Fondo medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)