Sez. 2, Sentenza n. 4664 del 17/12/1976 (Rv. 383409 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - PAGAMENTO - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO AL MOMENTO DELLA TRADITIO - MORA EX RE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - PAGAMENTO - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO AL MOMENTO DELLA TRADITIO - MORA EX RE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
La disposizione dell'art 1219, n 3, cod civ, che esclude la necessita della Costituzione in mora quando e scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, e ispirata alla ratio di ammettere la mora ex re ogni qualvolta la collaborazione del creditore nell'adempimento sia limitata al compito meramente passivo di ricevere la prestazione e l'iniziativa di adempiere competa quindi soltanto al debitore, che diventa percio moroso per la sola scadenza del termine se rimane passivo. In particolare, nella compravendita, poiche, ove non sia diversamente stabilito, il venditore e il compratore sono tenuti ad adempiere contestualmente al pagamento e alla consegna della cosa venuta, se la solutio non avviene al momento della traditio, decorrono da quello stesso momento gli interessi moratori sul prezzo dovuto. (V 1992/73, mass n 365121; (V 1603/69, mass n 340526).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 3, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)