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Sez. 1, Ordinanza n. 23669 del 21/07/2026 (Rv. 679101-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Deduzione della mancanza di un allegato - Onere della prova a carico del destinatario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679101-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema di notifica a mezzo PEC, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista per le dichiarazioni negoziali ex art. 1335 c.c., sicché è onere del destinatario, che lamenti la mancanza di un allegato alla predetta pec, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia del destinatario consegue il perfezionamento della notifica.

Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)