Sez. L - , Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020 (Rv. 656932 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Mancata visione degli allegati - Onere di informazione a carico del destinatario - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)