Sez. L, Sentenza n. 7073 del 21/12/1982 (Rv. 424746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO DIRETTIVO - LICENZIAMENTO DI UNA PLURALITÀ DI LAVORATORI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO DIRETTIVO - LICENZIAMENTO DI UNA PLURALITÀ DI LAVORATORI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - CONFIGURABILITÀ.*
È individuale non solo il licenziamento intimato ad un solo dipendente, ma anche quello (consentito dalla seconda parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966) per ragioni attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell'azienda, che pur potendo riguardare una pluralità di lavoratori presuppone la superfluità del loro apporto in una impresa immutata nelle strutture e dimensioni. (V 4058/82, mass n 422019; (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 20/05/1950, DPR 14/07/1960 num. 1011 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)