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Sez. L, Sentenza n. 4058 del 08/07/1982 (Rv. 422019 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CON RIDUZIONE DI PERSONALE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - FATTISPECIE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO EX ACCORDI INTERCONFEDERALI - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 604 DEL 1966 ED EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422019-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CON RIDUZIONE DI PERSONALE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - FATTISPECIE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO EX ACCORDI INTERCONFEDERALI - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 604 DEL 1966 ED EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il licenziamento collettivo fondato su una ristrutturazione aziendale con riduzione di personale integra una fattispecie di recesso del datore di lavoro disciplinato dagli specifici accordi interconfederali (nella specie: accordo del 5 maggio 1965, sostitutivo del precedente del 20 dicembre 1950, recepito dal d.P.R 14 luglio 1960 n. 1919, norme sui licenziamenti per riduzione del personale nel settore industriale), ed a cui non è applicabile né la legge 15 luglio 1966 n. 604, né l'art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e per la quale il Sindacato del giudice è limitato all'accertamento dell'esistenza degli indicati presupposti e dell'osservanza, da parte del datore di lavoro, dei criteri fissati dai patti sindacali per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare. (V 6066/80, mass n 409843; (V 3252/80, mass n 407043; (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)