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Sez. 2, Sentenza n. 781 del 09/02/1982 (Rv. 418613 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418613-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 334 cod. proc. civ., nel consentire l'impugnazione incidentale tardiva, presuppone che questa non solo sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso, ma anche si ricolleghi ad un interesse insorto proprio per effetto della impugnazione principale, sicché, quando tale interesse sia scaturito direttamente dalla sentenza della cui impugnazione si tratta, l'impugnazione incidentale è ammissibile unicamente se proposta nel termine ordinario. (V 1712/81, mass n 412393; (V 1619/81, mass n 412292; (V 507/81, mass n 410984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)