Sez. 1, Sentenza n. 1619 del 19/03/1981 (Rv. 412292 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SENTENZA DICHIARATIVA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO E DI LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE SULL'AN - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEL CREDITORE SUL QUANTUM - TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SENTENZA DICHIARATIVA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO E DI LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE SULL'AN - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEL CREDITORE SUL QUANTUM - TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
L'art 334 cod proc civ, nel consentire l'impugnazione incidentale tardiva, presuppone che questa non solo sia diretta contro lo stesso capo di sentenza gia investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso, ma anche si ricolleghi ad un interesse insorto proprio per effetto dell'impugnazione principale. Pertanto, con riguardo alla sentenza che riconosca il diritto al risarcimento del danno e ne liquidi l'ammontare, la quale sia stata impugnata dal debitore in via principale esclusivamente sull'an, l'impugnazione incidentale del creditore, rivolta a conseguire una maggiore quantificazione del danno, esula dall'applicazione della citata norma, ed e soggetta ai termini ordinari, in quanto tutela un interesse NATO fin dal momento della pronuncia della sentenza medesima. (V 187/80, mass n 403582; (V 4537/78, mass n 394209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)