Sez. 3, Sentenza n. 11317 del 18/12/1996 (Rv. 501390 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO | Trascrizione nell'elenco telefonico di indicazioni relative all'abbonato - Erronee indicazioni - Esenzione da responsabilità della società concessionaria - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza 30 dicembre 1994 n. 456) dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 - che trova applicazione nei processi pendenti con il solo limite delle situazioni pregresse esaurite - i concessionari dei servizi telefonici non sono più esenti per errori e omissioni parziali nella trascrizione nell'elenco telefonico dei dati relativi all'abbonato (esenzione che in precedenza aveva la propria fonte in una disposizione, contenuta nell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930, che costituiva parte integrante del contratto di abbonamento ai sensi dell'art. 283 del d.P.R. sopra citato).
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST., DM Poste e telecomunicazioni 11/11/1930 art. 25, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)