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Sez. 3, Sentenza n. 20 del 05/01/1981 (Rv. 410402 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - TRASCRIZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'ABBONATO - OMISSIONI ED ERRORI - RESPONSABILITA DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410402-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - TRASCRIZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO DELLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'ABBONATO - OMISSIONI ED ERRORI - RESPONSABILITA DELLA SOCIETA CONCESSIONARIA - LIMITI.*

In forza del rinvio operato dall'art 88 del RD 19 luglio 1941 n 1198 (che approva il regolamento di esecuzione della legge postale e delle telecomunicazioni) alle condizioni generali di una polizza di abbonamento da approvarsi con decreto del ministro per le comunicazioni, al DM 11 novembre 1930 - che concerne il regolamento di servizio per gli abbonamenti telefonici e nel quale va identificato il suddetto provvedimento - deve essere ricondotta natura normativa. E poiche l'art 25 di tale decreto esclude la responsabilita della societa concessionaria soltanto per omissioni od errori parziali nella trascrizione sull'elenco telefonico delle indicazioni relative allo abbonato, siffatta esenzione non puo trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui, a fronte del diritto dell'utente di ottenere l'inserzione del proprio nome in detto elenco, la societa medesima sia rimasta totalmente inadempiente, omettendo ogni annotazione. (Conf 564/79, mass n 396689); (Conf 4537/80, mass n 408375, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: DM 11/11/1930 art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 7, Regio Decr. 19/07/1941 num. 1198 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)