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Sez. 3, Sentenza n. 10457 del 06/12/1994 (Rv. 489057 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO | Trascrizione nell'elenco telefonico delle indicazioni relative all'abbonato - Omissioni ed errori - Responsabilità della società concessionaria - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489057-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO

L'esenzione di responsabilità della società concessionaria dei servizi telefonici per omissioni o errori parziali nella trascrizione sull'elenco telefonico delle indicazioni relative all'abbonato - di cui all'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930, costituente parte integrante del contratto di abbonamento telefonico in forza della previsione dell'art. 283 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 - non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui, a fronte del diritto dell'utente di ottenere l'inserzione del proprio nome in detto elenco, la società medesima sia rimasta totalmente inadempiente, omettendo ogni annotazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata - la quale aveva escluso la responsabilità della società concessionaria per danni arrecati ad un avvocato, del quale, in elenco, era stato trascritto in cognome esatto ma il nome errato, peraltro allorquando lo stesso aveva mutato indirizzo di studio - affermando che il nome costituisce un elemento essenziale per l'individuazione del soggetto e, se è errato, può ingenerare nel pubblico il convincimento che trattasi di persona diversa, cosicché, nella particolare circostanza, l'errore può equipararsi ad una vera e propria omissione del nome dell'abbonato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, DM Poste e telecomunicazioni 11/11/1930 art. 25, DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)