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Sez. L, Sentenza n. 1334 del 07/02/1992 (Rv. 475608 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto | Divieto di licenziamento ex art. 2 della legge n. 1204 del 1971 - Deroghe - Cessazione dell'attività dell'azienda - Rilevanza - Estensione alla cessazione dell'attività di un singolo reparto dotato di autonomie funzionali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475608-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto

Le disposizioni dell'art. 2 legge 30 dicembre 1971 n. 1204, che prevedono entro limiti precisi e circoscritti deroghe al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, riferibili a casi in cui l'estinzione del rapporto si presenta come evento straordinario o necessitato, non possono essere interpretate in senso estensivo. Pertanto la disposizione della lettera b) del citato articolo - che nel periodo suddetto consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda - non può essere intesa come comprensiva del caso di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, seppur dotato di autonomia funzionale, atteso che il legislatore ha considerato tale articolazione dell'azienda solo nell'ultimo comma dello stesso art. 2, disponendo che nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo che sia sospesa l'attività dell' azienda o del reparto al quale la medesima è addetta, sempreché il reparto abbia autonomia funzionale.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)