Sez. 5, Sentenza n. 13057 del 28/10/2015 Ud. (dep. 31/03/2016) Rv. 266182 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE | Accesso abusivo all'altrui casella di posta elettronica - Configurabilità del reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. - Definizione della casella di posta elettronica come spazio di memoria di un sistema informatico - Condizioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE
Integra il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica trattandosi di una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che anche nell'ambito del sistema informatico pubblico, la casella di posta elettronica del dipendente, purché protetta da una password personalizzata, rappresenta il suo domicilio informatico sicché è illecito l'accesso alla stessa da parte di chiunque, ivi compreso il superiore gerarchico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)