diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8220 del 06/11/1987 (Rv. 455834 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - OBBLIGO DEL VENDITORE ALLA CONSEGNA DEL BENE PROMESSO IN VENDITA IN UN MOMENTO ANTERIORE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - DISCIPLINA RELATIVA ALLA GARANZIA PER VIZI - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455834-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - OBBLIGO DEL VENDITORE ALLA CONSEGNA DEL BENE PROMESSO IN VENDITA IN UN MOMENTO ANTERIORE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - DISCIPLINA RELATIVA ALLA GARANZIA PER VIZI - INAPPLICABILITÀ.*

Nel caso in cui in Sede di preliminare il promittente venditore si obbliga a consegnare il bene promesso in un momento anteriore alla stipula del contratto definitivo, la consegna d'una cosa che sia priva di alcuna delle caratteristiche convenzionalmente fissate nell'accordo preliminare o che sia affetta da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata (nella specie: promessa di vendita di immobili idonei all'uso abitativo, risultati poi privi della licenza di abitabilità) il promittente compratore ben può, come qualsiasi creditore, pretendere l'esatto adempimento di quella autonoma obbligazione di consegna o chiedere, in caso d'inesatto adempimento, la risoluzione del contratto, senza potersi avvalere della disciplina relativa alla garanzia per i vizi della cosa venduta, che si riferisce solo al contratto definitivo, con la conseguenza che l'Azione di risoluzione è del tutto svincolata dai termini di decadenza per la garanzia dei vizi o per la denuncia degli stessi. (Conf 2268/80, mass n 405940; (Conf 3250/62, mass n 254780).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)