Sez. 1, Sentenza n. 3250 del 01/12/1962 (Rv. 254780 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE BILATERALE DI VENDITA - SUSSISTENZA DEI VIZI DELLA COSA - APPLICABILITA DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE BILATERALE DI VENDITA - SUSSISTENZA DEI VIZI DELLA COSA - APPLICABILITA DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.*
Nella promessa bilaterale di compravendita non possono trovare applicazione le norme sulla garanzia per i vizi ed i difetti della cosa oggetto della promessa. In tale ipotesi, infatti, i vizi della cosa, riguardando un bene non ancora venduto, incidono sul diritto di credito del promissario ad acquistare quel bene, e non possono percio che legittimare un suo rifiuto a prestarsi alla stipulazione del contratto definitivo ed una sua richiesta di risoluzione del compromesso per inadempienza, col risarcimento degli eventuali danni. (V 1092/61, 4113/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)