Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 09/04/1980 (Rv. 405940 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - IMPEGNO DEL PROMITTENTE DI CONSEGNA IMMEDIATA DELLA COSA - OBBLIGO DI CONSEGNARE UN BENE ESENTE DA IRREGOLARITA MATERIALI O GIURIDICHE - SUSSISTENZA - DISCIPLINA RELATIVA ALLA GARANZIA PER VIZI - INAPPLICABILITA - ADEMPIMENTO INESATTO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DI ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITA - PROPONIBILITA.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - IMPEGNO DEL PROMITTENTE DI CONSEGNA IMMEDIATA DELLA COSA - OBBLIGO DI CONSEGNARE UN BENE ESENTE DA IRREGOLARITA MATERIALI O GIURIDICHE - SUSSISTENZA - DISCIPLINA RELATIVA ALLA GARANZIA PER VIZI - INAPPLICABILITA - ADEMPIMENTO INESATTO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DI ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITA - PROPONIBILITA.*
Allorche in Sede di preliminare il promittente venditore si obbliga a consegnare il bene in un momento anteriore a quello della stipula del contratto definitivo, egli assume l'Obbligo di adempiere esattamente la propria prestazione, e, quindi, di consegnare un bene esente da irregolarita materiali o giuridiche. Ne consegue che il promittente compratore, se non puo avvalersi della disciplina relativa alla garanzia per vizi della cosa venduta, ben puo, comunque, come qualsiasi creditore, pretendere l'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, e quindi, in caso di adempimento inesatto, puo non solo chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, ma altresi chiedere l'eliminazione delle irregolarita che inficiano il bene consegnatogli. (Conf 3560/77, mass n 387158; (Conf 4478/76, mass n 383199).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)