Sez. 2, Sentenza n. 12422 del 01/12/1995 (Rv. 494902 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Onere probatorio del creditore - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rivalutazione del credito in base all'indice ISTAT - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie il creditore, il quale intenda ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno non assorbito dal tasso legale degli interessi, ai sensi dell'art. 1224 comma secondo cod. civ., ha l'onere di allegare e provare la propria appartenenza ad una categoria economica (imprenditori, risparmiatori abituali, creditori occasionali, modesti consumatori). In mancanza di tale prova, deve escludersi sinanco la mera rivalutazione del credito in base all'indice di svalutazione elaborato dall'ISTAT, in quanto l'applicazione di tale indice, che รจ collegato al mero consumo, presuppone la prova anche presuntiva dell'appartenenza almeno alla categoria dei modesti consumatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)