Sez. 2, Sentenza n. 6082 del 18/06/1998 (Rv. 516574 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 cod. civ. - Onere probatorio del creditore - Categoria economica di appartenenza - Rilevanza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria, può essere desunta dall'appartenenza del creditore ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate. Il risarcimento di tale tipo di danno compete anche se il creditore appartiene alla categoria del "modesto consumatore", ben potendo il danno essere rapportato, in tal caso, alla capacità del soggetto di produrre un reddito medio. Ed infatti, l'appartenenza ad una determinata categoria economica, consentendo di dedurre, con una valutazione di probabilità e normalità, il tipo e le modalità di reimpiego del danaro abituali per ciascuna categoria, permette di determinare, sia pure in via equitativa, il danno subito dal soggetto in dipendenza del fatto notorio dell'inflazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)