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Sez. 1, Sentenza n. 4883 del 10/03/2004 (Rv. 570938 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Trattenuti in stato di custodia cautelare in carcere - Rinnovo del permesso di soggiorno - Domanda - Presentazione - Possibilità - Mediante l'autorità preposta alla direzione dell'Istituto, per delega - Possibilità - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570938-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero trattenuto in stato di custodia cautelare in carcere, l'abrogazione, avvenuta ad opera dell'art. 46, comma 14, della legge n. 40 del 1990, dell'art. 4 del DL n. 416 del 1989 (conv. con modificaz. Nella legge n. 39 del 1990) secondo cui, per gli stranieri ricoverati in casa o istituto di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno poteva essere richiesto, alla questura competente, da chi presiede la casa, l'istituto o la comunità indicate, per delega degli stranieri medesimi, non ha determinato una "lacuna legis", atteso che - con interpretazione adeguatrice alla Costituzione, necessaria per evitare una limitazione di diritti fondamentali dei detenuti - la medesima facoltà è oggi assicurata dalle norme contenute nel Regolamento sull'Ordinamento penitenziario, di cui al d.P.R. n. 230 del 2000.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 4 com. 14, Legge 03/06/1998 num. 40 art. 46, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)