Sez. L, Sentenza n. 11873 del 06/08/2003 (Rv. 565695 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale e interpretazione delle clausole una per mezzo delle altre e complessivamente - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a trasferimento di dipendenti della società autostrade e all'interpretazione del relativo C.C.N.L..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni, in sede di legittimità soggiacciono ad un sindacato limitato al controllo in ordine alla esistenza di una motivazione logica e coerente ed alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, relativa all'art 27 del contratto collettivo applicabile ai dipendenti della società autostrade, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché, in violazione del disposto degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., oltre ad aver trascurato il dettato letterale della norma contrattuale collettiva che poneva l'obbligo della comunicazione per iscritto del trasferimento senza distinguere tra l'ipotesi di trasferimento disposto d'ufficio o su richiesta del lavoratore, aveva omesso di interpretare le clausole contrattuali ponendole in collegamento e logica connessione tra loro, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)