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Sez. L, Sentenza n. 5472 del 16/04/2002 (Rv. 553761 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausole prive di significato univoco - Ricerca della comune volontà delle parti e interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre e complessivamente - Necessità - Fattispecie relativa all'art. 27 CCNL per gli operai agricoli e florivivaisti del primo gennaio 1994 - 31 dicembre 1997.
Stato
decisa il 2002-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553761-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di espressioni prive di un significato chiaro ed univoco, deve ricercarsi, come previsto dall'art. 1362 cod. civ., la comune intenzione delle parti sociali, valutandosi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, e si devono interpretare tutte le clausole rilevanti le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che, senza compiere le valutazioni indicate nel riportato principio, aveva ritenuto che tra le mansioni spettanti all'operaio ex specializzato super aiutante di laboratorio del settore florivivaistico fosse compresa anche l'operazione di lavaggio della vetreria del laboratorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)